giovedì 13 novembre 2008

Vacanze rovinate..? Ecco cosa fare per ottenere il risarcimento.

Mai come quest’anno le vacanze sono state accompagnate da problemi e disservizi dovuti a insufficienza di voli o crisi delle compagnie aeree, overbooking, perdita di bagagli.Il Decreto Legislativo 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) dedica un’intera sezione alla disciplina dei “Servizi Turistici” e prevede la possibilità di chiedere ai responsabili dei disguidi il risarcimento del danno: tale danno si divide in danno economico, ovvero la differenza qualitativa tra quanto pagato e quanto effettivamente ottenuto nonché gli esborsi dovuti all’acquisto di beni di prima necessità, trasferimenti, hotel o quant’altro, e il danno morale determinato dal disagio o stress sopportato dal turista a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa, essendo stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o di riposo, conforme alle sue aspettative.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno morale (cosiddetto "danno da vacanza rovinata" per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza). Per tutte le ulteriori questioni inerenti a fattispecie non rientranti nella definizione di pacchetto turistico (ad esempio: il fatto che ha acquistato soltanto un biglietto aereo o ferroviario, o solo un pernottamento in un albergo) il consumatore può ricorrere alla generale tutela prevista dal Cod. Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Posto che attualmente il danno da vacanza rovinata è riconosciuto pacificamente da dottrina e giurisprudenza, il problema più insidioso rimane la quantificazione monetaria del danno risarcibile.Il danno da vacanza rovinata ha natura contrattuale, in quanto trova fondamento nell'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'agenzia di viaggi o dal tour operator relativamente ad contratto di viaggio o "pacchetto turistico" stipulato con il consumatore. Esso è composto da due voci di danno: il pregiudizio economico degli esborsi sostenuti e il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile: essa corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza, o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore abbia potuto godere della vacanza, ma questa sia stata rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi.Più difficile è invece quantificare il danno morale subito dal turista, risultando pressoché impossibile fornire una prova certa dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento di una vacanza. In questi casi, la liquidazione del danno dovrà avvenire in maniera equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quale dispone che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".La valutazione equitativa del danno morale subito dal turista deluso dalla vacanza dovrà tener conto di tanti fattori, tra i quali l'irripetibilità del viaggio (ad esempio, del viaggio di nozze), il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore (ad esempio, viaggio per ricongiungersi ai famigliari nel giorno di Natale), lo stress subito a causa dei disservizi o la delusione per la cancellazione improvvisa del viaggio.

MODALITÀ DEL RECLAMO

Il consumatore deve contestare sul luogo di villeggiatura ogni mancanza nell' esecuzione del contratto senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio, predisponendo adeguate soluzioni alternative. Al rientro dalla vacanza nella località di partenza, il consumatore può sporgere reclamo all'organizzatore o al venditore e chiedere il rimborso per le spese effettuate e non dovute, per la mancata prestazione di servizi e per i giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata al tour operator o all'agenzia di viaggi, mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc. In caso di risposta negativa del tour operator si puo' ricorrere al Giudice di Pace (per cause fino a 2500 euro).Comunque, il mancato esercizio di tale onere non impedisce al consumatore di rivolgersi al giudice per il risarcimento. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore deve essere esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza; altrimenti, una volta decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona: in questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di 3 anni dal momento di ritorno nel luogo di partenza.In ogni caso chi lamenta danni patrimoniali deve darne giustificazione esibendo le pezze giustificative per i danni subiti e le spese sostenute. Deve inoltre produrre idonea certificazione medica per i danni alla salute. La Corte di Giustizia europea ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e' in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze, ecc.).

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